Dal 28 giugno 2025 è applicabile in Italia il quadro derivato dall’European Accessibility Act (Direttiva UE 2019/882), recepito con il D.Lgs. 82/2022.
Una delle confusioni più comuni è pensare che la norma obblighi automaticamente qualsiasi sito web aziendale a rispettare gli stessi requisiti di accessibilità. Non è così: il decreto si applica a specifici prodotti e servizi individuati dalla normativa.
Quali servizi rientrano nell’European Accessibility Act?
Tra i servizi coperti dal D.Lgs. 82/2022 rientrano, tra gli altri:
- servizi di comunicazione elettronica;
- servizi che danno accesso a servizi di media audiovisivi;
- alcuni servizi digitali legati al trasporto passeggeri;
- servizi bancari per consumatori;
- e-book e software dedicati;
- servizi di commercio elettronico.
Per un sito web aziendale la domanda corretta non è quindi “il mio sito esiste dopo il 28 giugno 2025?”, ma “il servizio che sto offrendo rientra nell’ambito di applicazione del decreto?”.
Un ecommerce rientra nell’ambito della norma?
Sì, i servizi di commercio elettronico sono espressamente compresi tra quelli disciplinati. Questo rende l’accessibilità particolarmente rilevante per ecommerce e servizi online che consentono al consumatore di concludere un’operazione o acquistare un prodotto o servizio.
Le microimprese sono esentate?
Il decreto prevede un’esenzione per le microimprese che forniscono servizi.
Ai fini della normativa, una microimpresa è un’impresa che occupa meno di 10 persone e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Questo significa che non è corretto dire che l’obbligo scatta soltanto quando un’azienda supera contemporaneamente 10 dipendenti e 2 milioni di euro. Bisogna invece verificare se l’impresa rientra o meno nella definizione di microimpresa.
L’esenzione riguarda le microimprese che forniscono servizi. Il trattamento previsto per le microimprese che operano sui prodotti è diverso.
Quindi una microimpresa può ignorare l’accessibilità?
No, almeno non come scelta progettuale. L’esenzione dall’EAA non significa che l’accessibilità sia inutile o che non possano esistere altri obblighi applicabili in casi specifici.
Un sito accessibile migliora usabilità, qualità del codice, navigazione da tastiera, leggibilità, compatibilità con tecnologie assistive e spesso anche la robustezza complessiva dell’interfaccia.
Non tutti i siti pubblicati dopo il 2025 sono automaticamente obbligati
La data del 28 giugno 2025 indica l’applicazione del decreto ai prodotti e servizi rientranti nel suo ambito. Non esiste una regola generale secondo cui ogni nuovo sito pubblicato dopo quella data debba rispettare l’EAA indipendentemente dal servizio offerto o dalla dimensione dell’impresa.
Esistono inoltre disposizioni transitorie per alcuni servizi e prodotti già in uso prima di tale data.
Cosa significa “rendere accessibile” un servizio digitale?
I requisiti riguardano la possibilità per persone con disabilità di utilizzare il servizio in modo percepibile, comprensibile, utilizzabile e robusto. Nel lavoro web questo si traduce in aspetti concreti come:
- navigazione completa da tastiera;
- contrasto sufficiente tra testo e sfondo;
- testi alternativi per immagini informative;
- etichette corrette per form e controlli;
- focus visibile;
- struttura semantica coerente;
- messaggi di errore comprensibili;
- compatibilità con screen reader e tecnologie assistive;
- contenuti e funzionalità utilizzabili anche senza dipendere esclusivamente da colore, movimento o gesture complesse.
Onere sproporzionato e modifica sostanziale
La normativa prevede anche meccanismi legati all’onere sproporzionato e alla modifica sostanziale della natura del prodotto o servizio. Non si tratta però di esenzioni automatiche: quando applicabili richiedono una valutazione specifica e, nei casi previsti, documentazione.
Quali sanzioni sono previste?
Per le violazioni del D.Lgs. 82/2022 sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. L’entità dipende dalla tipologia di violazione, dalla gravità della non conformità e dagli utenti coinvolti.
Per i servizi l’autorità di vigilanza competente è principalmente AgID, nei limiti previsti dal decreto.
Come capire se il tuo sito rientra nell’EAA
- individua il servizio effettivamente fornito dal sito;
- verifica se rientra tra quelli elencati dal D.Lgs. 82/2022;
- verifica se l’impresa rientra nella definizione di microimpresa;
- controlla eventuali altri obblighi di accessibilità applicabili al tuo settore;
- se il servizio è soggetto alla norma, pianifica un audit tecnico e organizzativo dell’accessibilità.
Fonti ufficiali
- Direttiva UE 2019/882 – EUR-Lex
- D.Lgs. 82/2022 – Gazzetta Ufficiale
- FAQ AgID sull’European Accessibility Act
Nota: questo articolo offre una sintesi tecnica e informativa e non sostituisce una valutazione legale sulla situazione specifica di un’impresa.
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